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TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili

Pubblicato il 1 gennaio 2000 • Comune

Cos'e la TASI

La TASI, tributo per i servizi indivisibili, è un nuovo tributo in vigore dal 1 gennaio 2014, che compone insieme a IMU e TARI la IUC (Imposta Unica Comunale), istituita con l’art.1, commi 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Con la TASI il Comune di Andora intende coprire i costi relativi ai servizi rivolti alla collettività che non possono essere suddivisi:

  • Servizio di Polizia Locale e amministrativa
  • Programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  • Programma viabilità e infrastrutture stradali
  • Programma sistema di protezione civile
  • Programma servizio necroscopico e cimiteriale
  • Programma ulteriori spese in materia sanitaria

La disciplina della TASI è contenuta nell’articolo 1, comi 639, 640 e da 707 a 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Per conoscere come il Comune di Andora ha regolamentato l'applicazione della TASI puoi consultare l’Allegato B del Regolamento IUC vigente nella sezione Comune/Statuto Regolamenti Atti/Regolamenti.

Chi non paga la TASI

Abitazioni principali

Dall’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le comunicazioni di pertinenzialità che in passato sono state presentate ai fini ICI e IMU vengono ritenute valide anche ai fini TASI, a meno che la situazione non sia variata.

Le nuove comunicazioni di pertinenzialità o eventuali variazioni vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno di imposta.

Chi paga la TASI

(immobili accatastati in categoria A/1 e A/8)

  • unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata
  • unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e con ultima residenza anagrafica in Andora, a condizione che non risulti locata.
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le unità immobiliari per le quali era già stata presentata ai fini IMU la relativa dichiarazione o comunicazione di assimilazione sono considerate tali anche ai fini TASI.

Cosa è necessario conoscere per calcolare la TASI

La base Imponibile

Per calcolare la TASI è necessario applicare l' aliquota determinata dal Comune ad una base imponibile. Tale dato si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il seguente moltiplicatore:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. A questo fine si considera inagibile unicamente la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Come trovare la rendita catastale

Se possiedi i dati catastali che identificano il tuo immobile e vuoi conoscere la tua rendita puoi consultare il sito dei servizi dell'Agenzia delle Entrate (http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure). Semplicemente inserendo il tuo codice fiscale puoi accedere al servizio, senza bisogno di alcuna registrazione.

Se non possiedi i dati catastali puoi richiedere una visura catastale all'Agenzia delle Entrate o puoi utilizzare uno dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Come Pagare

Si effettua il versamento utilizzando il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite agenti della riscossione o eventualmente tramite Home Banking, utilizzando i seguenti codici:

Codice Catastale Comune di Andora   A278
Codice Tributo TASI   3958

Importo minimo

Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuale è minore di 12,00 €.

Arrotondamenti

Il pagamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50 oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 70,50 diventa 71; 70,51 diventa 71; 70,49 diventa 70).

Scadenze:

16 giugno  –se verso l’acconto o se verso il dovuto in soluzione unica
16 dicembre – se verso il saldo