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Autenticazione di firma

Ultima modifica 21 giugno 2022

Cos'è l'autenticazione di firma
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Quando non è necessaria l'autenticazione di firma
L'entrata in vigore del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma. La sottoscrizione delle domande rivolte alla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblico servizio (istanze, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà) non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax, oppure se viene presentata da persona diversa dal richiedente stesso, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato.
Anche la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è più soggetta ad autenticazione.

Quando è necessaria e possibile l'autenticazione di firma
L'autenticazione è necessaria nel caso che i documenti contenenti l'autocertificazione vengano presentati a soggetti privati o quando si tratta di atti di delega per la riscossione di importi dovuti da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. delega per la pensione). In questo caso l'autenticazione può essere redatta dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco in qualsiasi comune, anche diverso da quello di residenza.

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della Pubblica Amministrazione. Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.

Modalità di richiesta
L'interessato deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune munito di un documento di identità in corso di validità. La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiore di età e capace di intendere e volere.

Se l'interessato all'autentica è:
- minorenne, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore;
- interdetto o incapace di intendere , la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;
- analfabeta o impedito fisicamente, è il funzionario incaricato che provvede all'autentica attestando l'impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.


Se la persona è impossibilitata, per gravi impedimenti fisici,  a recarsi in Comune è prevista la possibilità, da parte del Messo Comunale di recarsi al domicilio del cittadino per raccogliere la firma. In questo caso un familiare dovrà presentarsi all'ufficio suddetto munito del documento da firmare per sottoscrivere la richiesta.

L'autenticazione della firma può essere richiesta in qualunque momento durante l'orario di ricevimento al pubblico, viene rilasciata immediatamente.

Imposta di bollo
In base all'uso per cui si chiede l'autentica di firma essa può essere soggetta all'imposta di bollo in vigore (le marche da bollo non vengono vendute in Comune). In questo caso il costo dell'autentica a carico del cittadino ammonta a € 0,52 di diritti di segreteria. Nel caso in cui l'autentica sia esente da bollo il costo è limitato ad un diritto di segreteria di € 0, 26.

Vedi Uso del bollo

Normativa 
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B) - Disciplina dell'imposta di bollo
D.P.R. 28.12.200 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.