FAQ
Cosa fare se hai ricevuto un avviso di accertamento e/o riscossione coattiva IMU E TARI
L’UFFICIO TRIBUTI NON SI OCCUPA DI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI COATTIVE, OCCORRE CONTATTARE
LE SOCIETA’ INCARICATE, COME INDICATO SULL’AVVISO RICEVUTO:
PER GLI ACCERTAMENTI IMU E TARI CONTATTARE LA SOCIETA’ MAGGIOLI AL N. VERDE 800.29.29.60
OPPURE
sportello.tributi@maggioli.it
PER GLI ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI CONTATTARE LA SOCIETA’ KIBERNETES AL N. 800.08.58.99
OPPURE
tributi.andora@kibernetes.it
PER TUTTE LE RISCOSSIONI COATTIVE CONTATTARE LA SOCIETA’ ASSIST- SERVIZIO INFO ATTI AL N. 011.0438846
In linea generale, ogni contribuente che non intenda ricorrere contro l'avviso di accertamento può valutare altre possibilità.
L'acquiescenza
Chi ritiene corretto l'operato dell'ente locale può decidere di pagare quanto preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In questo caso, l'atto si definisce e ne è confermata la legittimità. Come evidenziato, questa circostanza potrebbe riflettersi anche per anni d'imposta successivi quando il comportamento è reiterato. L'acquiescenza, quindi, renderebbe difficile la contestazione di eventuali avvisi di accertamento successivamente notificati, contenenti le medesime contestazioni ma riferite a differenti periodi d'imposta. Previo accordo con il Comune è possibile definire il pagamento rateale ed ottenere la riduzione delle sanzioni (se prevista) se si presenta istanza entro i 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
Accertamento con adesione
Quando il regolamento comunale lo preveda, è data la possibilità di definire l'atto di accertamento mediante l'istituto di accertamento con adesione. Anche i comuni posso applicare l'istituto previsto dal Dlgs 218/1997. L'accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare a un accordo bonario per definire la controversia, quindi l'accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un'istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale il Comune convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato. E' possibile definire anche un pagamento a rate.
Pagare a rate
È infatti prevista la possibilità di pagamento rateale. Le sanzioni, nel caso di definizione, sono ridotte a un terzo. Una volta concluso positivamente il procedimento, l'atto è definitivo, precludendo a entrambe le parti la possibilità di ulteriori azioni al riguardo.Se il tentativo di accertamento con adesione non si conclude positivamente, il contribuente potrà ricorrere alla giustizia tributaria presentando ricorso.
Istanza di autotutela
Se il contribuente ritiene l'atto illegittimo può presentare istanza di autotutela evidenziando tutto quanto ritenuto errato. Questo atto prevede che il Comune riesami la pratica, ma non sospende alcun termine. Ciò significa che se nel termine previsto per il pagamento ovvero la proposizione del ricorso, non fosse intervenuto l'annullamento o l'eventuale diniego in tal senso da parte del Comune, il contribuente dovrà decidere come procedere al fine di non rendere definitivo l'atto per decorrenza dei termini.
Decorsi inutilmente i 60 giorni, in assenza di alcun percorso intrapreso dal contribuente, l'avviso di accertamento Ici diviene definitivo e il Comune potrà procedere coattivamente per la riscossione delle somme mediante iscrizione ruolo o dal 2012 anche sulla base dell'ingiunzione prevista dal Rd 639/1910 , che costituisce titolo esecutivo.
Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.
I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:
- inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento
- accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
- cognome e nome del titolare del certificato
- identificativo del certificato
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Italia digitale 2026 è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il Piano, che raccoglie il 27% delle risorse di Italia domani, si sviluppa su due assi. Il primo asse (6,71 miliardi) riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga. Il secondo (6,74 miliardi) riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione rendendo quest’ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini.