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Accesso civico

Ultima modifica 27 agosto 2024

L' Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni 
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). 

l diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.


Come si esercita

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto.

Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato all'ufficio centrale o alle sedi decentrate competenti per via telematica dei Comuni di ANDORA, STELLANELLO, TESTICO, CESIO E CHIUSANICO  o all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio per  posta elettronica certificata-Pec), per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:

protocollo@cert.comunediandora.it

protocollo@cert.valmerula-montarosio.it


Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che di sedi decentrate il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai medesimi recapiti

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Resta salvo l'accesso documentale previsto dalla legge 241/90, il collegamento e la connessione tra le tre forme di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale) è stato chiarito dalla deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Scarica il modulo di accesso civico semplice

Scarica il modulo accesso civico generalizzato

Qui di seguito è pubblicato il registro degli accessi  detenuto dal Servizio di Segreteria dell' Ente

Registro accessi Anni 2017-2018

Registro accessi Anno 2019

Registro accessi 1°semestre 2020: la Responsabile del servizio Stampa, Segreteria ed Affari generali  ha  in data  08.07.2020 che nel 1° semestre 2020 non vi sono state  istanze di accesso civico semplice e generalizzato; si veda la nota redatta dal Responsabile.

La Responsabile del servizio Stampa, Segreteria ed Affari generali,  in data  29.01.2021 con nota prot. 2661, ha trasmesso per la pubblicazione  in questa pagina il Registro accessi del 2° semestre 2020 che si riporta qui di seguito:

Registro accessi 2° semestre Anno 2020

Registro accessi 1°semestre Anno 2021

Registro accessi 2°semestre 2021: la Responsabile del servizio Stampa, Segreteria ed Affari generali  ha  in data  24.01.2021 che nel 2° semestre 2021 non vi sono state  istanze di accesso civico semplice e generalizzato; si veda la nota redatta dal Responsabile

Registro accessi 1°semestre 2022: la Responsabile del servizio Stampa, Segreteria ed Affari generali  ha  in data  15.09.2022 che nel 1° semestre 2022 non vi sono state  istanze di accesso civico semplice e generalizzato; si veda la nota redatta dal Responsabile

Registro  accessi  2 semestre 2022: qui di seguito la nota  del  Responsabile  del servizio Stampa, Segreteria ed Affari Generali - prot. 4915 del 17.02.2023 e il registro accessi 2° semestre 2022

Registro  accessi 1 semestre 2023: qui di seguito  la nota  del Responsabile del servizio Stampa, Segreteria ed Affari Generali  - nota del 14 luglio 2023 e il registro degli accessi  1° semestre 2023 

Resgistro accessi  2 semstre 2023: qui di seguito  la nota del  Responsabile  del servizio  Stampa, Segreteria  ed Affari  Generali- Nota del  31/12/2023 e  il registro  degli accessi  2° semestre 2023

Registro  accessi  1 semestre 2024: qui di seguito  la nota del Responsabile  del servizio  Stampa  Segreteria  ed Affari Generali - nota del 25.07.2024 - si veda  nota del 25.07.2024 del servizio segreteria