Assegno di maternità
Ultima modifica 16 aprile 2024
A Chi e' Rivolto
Contributo economico per le donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità, o che ricevono forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo e il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) rideterminato annualmente.
L'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con l'assegno per il nucleo familiare e con altre previdenze erogate da INPS ed enti locali.
Requisiti
• cittadinanza italiana, comunitaria ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D. Lgs n.268/98
• residenza italiana o comunitaria
Documenti da Presentare
Per usufruire del servizio occorre presentare il modulo di domanda, debitamente firmato e compilato da uno dei genitori e consegnato all'ufficio Servizi Sociali del Comune.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita o, in caso di adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in famiglia. Il modulo può essere ritirato presso l'ufficio stesso o scaricato nella Sezione "MODULISTICA ".
Inoltre, si deve consegnare anche il modulo ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente).
Per la compilazione del modulo ISEE ci si deve rivolgere ai centri CAAF presenti sul territorio.
Normativa
Decreto legge n. 306 del 15.07.1999
Per informazioni: