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Canone Unico Patrimoniale

Ultima modifica 11 luglio 2023

Dal1/01/2021 è entato in  vigore il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il canone è dovuto per:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio) nonché tutte le aree private soggette ad uso pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della legge 160/2019.

Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza,  dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari,  il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.