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Ho ricevuto un accertamento IMU E TARI

Ultima modifica 16 aprile 2024

Cosa fare se hai ricevuto un avviso di accertamento e/o riscossione coattiva IMU E TARI

L’UFFICIO TRIBUTI NON SI OCCUPA DI ACCERTAMENTI E  RISCOSSIONI COATTIVE, OCCORRE CONTATTARE

LE SOCIETA’ INCARICATE, COME INDICATO SULL’AVVISO RICEVUTO:

 

PER GLI ACCERTAMENTI IMU E TARI CONTATTARE LA SOCIETA’ MAGGIOLI AL N. VERDE 800.29.29.60

OPPURE

sportello.tributi@maggioli.it

PER GLI ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI CONTATTARE  LA SOCIETA’ KIBERNETES AL N. 800.08.58.99

OPPURE

tributi.andora@kibernetes.it

PER TUTTE LE RISCOSSIONI COATTIVE CONTATTARE  LA SOCIETA’ ASSIST- SERVIZIO INFO ATTI AL N. 011.0438846


In linea generale, ogni contribuente che non intenda ricorrere contro l'avviso di accertamento può valutare altre possibilità.

L'acquiescenza
Chi ritiene corretto l'operato dell'ente locale può decidere di pagare quanto preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In questo caso, l'atto si definisce e ne è confermata la legittimità. Come evidenziato, questa circostanza potrebbe riflettersi anche per anni d'imposta successivi quando il comportamento è reiterato. L'acquiescenza, quindi, renderebbe difficile la contestazione di eventuali avvisi di accertamento successivamente notificati, contenenti le medesime contestazioni ma riferite a differenti periodi d'imposta. Previo accordo con il Comune è possibile definire il pagamento rateale ed ottenere la riduzione delle sanzioni (se prevista) se si presenta istanza entro i 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. 

Accertamento con adesione
Quando il regolamento comunale lo preveda, è data la possibilità di definire l'atto di accertamento mediante l'istituto di accertamento con adesione. Anche i comuni posso applicare l'istituto previsto dal Dlgs 218/1997. L'accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare a un accordo bonario per definire la controversia, quindi l'accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un'istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale il Comune convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato. E' possibile definire anche un pagamento a rate.

Pagare a rate
È infatti prevista la possibilità di pagamento rateale. Le sanzioni, nel caso di definizione, sono ridotte a un terzo. Una volta concluso positivamente il procedimento, l'atto è definitivo, precludendo a entrambe le parti la possibilità di ulteriori azioni al riguardo.Se il tentativo di accertamento con adesione non si conclude positivamente, il contribuente potrà ricorrere alla giustizia tributaria presentando ricorso.

Istanza di autotutela
Se il contribuente ritiene l'atto illegittimo può presentare istanza di autotutela evidenziando tutto quanto ritenuto errato. Questo atto prevede che il Comune riesami la pratica, ma non sospende alcun termine. Ciò significa che se nel termine previsto per il pagamento ovvero la proposizione del ricorso, non fosse intervenuto l'annullamento o l'eventuale diniego in tal senso da parte del Comune, il contribuente dovrà decidere come procedere al fine di non rendere definitivo l'atto per decorrenza dei termini.
Decorsi inutilmente i 60 giorni, in assenza di alcun percorso intrapreso dal contribuente, l'avviso di accertamento Ici diviene definitivo e il Comune potrà procedere coattivamente per la riscossione delle somme mediante iscrizione ruolo o dal 2012 anche sulla base dell'ingiunzione prevista dal Rd 639/1910 , che costituisce titolo esecutivo.

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