Giudici popolari
Pubblicato il 1 gennaio 2020 • Demografici
L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire la funzione di giudice popolare presso la Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali possono chiedere presso l'ufficio Elettorale, dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anni dispari, di essere inseriti negli elenchi dei Giudici Popolari .
In occasione delle sessioni di giudizio della Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello la designazione dei giudici popolari viene effettuata a seguito di sorteggio.
scarica Domanda di inserimento nell'albo dei Giudici Popolari
Anche coloro che non hanno fatto domanda di inserimento nell'albo, pur possedendo i requisiti, possono eventualmente essere iscritti d'ufficio all'albo .
Negli albi possono essere pertanto iscritti, d'ufficio oppure su richiesta degli interessati, i cittadini che possiedono i requisiti seguenti :
- cittadinanza italiana
- essere elettore del Comune
- godimento dei diritti civili e politici
- avere la residenza anagrafica nel comune
- buona condotta morale
- età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65
- titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello (secondo grado).
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare :
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli albi sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale (ogni anno dispari); l'iscrizione è cancellata d'ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio.
Normativa di riferimento : Legge n. 287 del 10 aprile 1951