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Interventi straordinari e di emergenza Unione

Ultima modifica 12 novembre 2022

Riferimenti Normativi 

Art. 42 del D.Lgs. 33/2013

1.  Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

  • a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
  • b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  • c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
  • d)  le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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